La Nike è stata multata dall’Antitrust per aver impedito ai commercianti di vendere, in tutti gli Stati Ue, le magliette di alcune squadre di calcio dal 2004 al 2017. Diverse le società interessate tra cui Roma, Juventus Barcellona, Inter, Manchester United. I commercianti che avevano la licenza potevano venderle soltanto nel loro Paese, a scapito dei consumatori europei e violando le regole della concorrenza. Per questo l’Antitrust Ue ha imposto all’azienda una multa da 12,5 milioni di euro. Questo quanto riportato dall’Antitrust di Bruxelles tramite la commissaria alla concorrenza, Margrethe Vestager:
“I prodotti ufficiali della squadra del cuore, come sciarpe o magliette, sono spesso oggetti di culto per i tifosi di calcio. Nike ha impedito a molti dei suoi licenziatari di vendere questi prodotti in altri Paesi, riducendo così la scelta offerta ai consumatori e facendo salire i prezzi. Questo viola le norme antitrust dell’Ue. La decisione garantisce che rivenditori e consumatori possano beneficiare appieno di uno dei principali vantaggi del mercato unico, vale a dire la possibilità di acquistare ovunque in Europa per avere accesso a un maggior assortimento di prodotti e a offerte più vantaggiose”. Poiché Nike “ha collaborato con la Commissione al di là dei propri obblighi giuridici”, la multa è stata ridotta del 40%.
A giugno 2017 la Commissione ha aperto un’indagine antitrust su alcune pratiche di concessione delle licenze e distribuzione di Nike, per accertare se l’azienda stesse limitando illegalmente la vendita transfrontaliera e online, da parte dei commercianti, di prodotti sotto licenza all’interno del mercato unico dell’Ue. Dall’indagine è emerso che gli accordi non esclusivi di licenza e distribuzione sottoscritti da Nike configuravano una violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza. I particolare Nike ha imposto ai commercianti una serie di misure dirette e indirette per «limitare le vendite al di fuori del territorio loro assegnato, tra cui clausole che le vietavano esplicitamente, obblighi di reindirizzare gli ordini non provenienti dal territorio di competenza a Nike stessa e clausole che prevedevano il doppio versamento dei diritti di licenza per le vendite al di fuori del territorio”. Tra le misure indirette, le minacce ai licenziatari “di revocare le loro licenze se avessero venduto al di fuori del territorio di competenza, rifiutandosi di fornire gli ologrammi che contraddistinguono i prodotti ufficiali se sospettava che questi ultimi potessero essere venduti in altri territori dello Spazio economico europeo e conducendo ispezioni intese a verificare il rispetto delle restrizioni”.