27 Feb 2019In Breaking News3 Minuti

Annullato il daspo al tifoso arrampicato alla balaustra, avv. Contucci: “Non emergono episodi di violenza” (Foto)

Lorenzo Contucci, avvocato vicino agli ultras, ha annunciato la decisione del Tar del Lazio. Su un post di Facebook ha dichiarato che la decisione presa è stata l’annullamento del daspo per il tifoso giallorosso che si era arrampicato alla balaustra urlando cori, affermando che non è un comportamento violento. Con la sentenza 2033/19 il TAR Lazio ha stabilito che il comportamento tenuto da un tifoso giallorosso (M.D.) che si è arrampicato sulla balaustra per lanciare i cori non è di natura violenta e quindi ha annullato il relativo daspo”, ha detto l’avvocato.

“Bon si ricava una condotta del ricorrente che abbia comportato o agevolato situazioni di “allarme” o di “pericolo” per la sicurezza pubblica in quanto, dagli atti descritti, non
emerge che l’interessato abbia dato causa, incitato o innescato episodi di violenza in ragione del fatto di essersi arrampicato sulla balaustra dello stadio; ed invero, il
fatto in sé, se non accompagnato da altre circostanze che avrebbero potuto provocare rischi per la sicurezza pubblica, rimane neutro dal punto di vista della potenzialità della lesione in quanto non si può escludere in radice che l’interessato si sia limitato ad inneggiare in favore della propria squadra, senza con ciò trascendere in episodi tali da mettere a rischio la pubblica incolumità. In assenza di tali ulteriori circostanze, la condotta di arrampicarsi sulla balaustra dello stadio, seppure non sia revocabile in dubbio che costituisca una condotta non giustificabile e pericolosa (in particolare, per colui che la pratica) e che, per ciò solo, deve essere stigmatizzata attraverso l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 1-septies del decreto legge n. 28 del 2003 (come avvenuto nel caso di specie) e anche attraverso altre misure altrettanto efficaci, a garanzia della incolumità del soggetto interessato (come ad esempio, il rapido intervento delle forze di sicurezza presenti nello stadio), non è sufficiente da sola a giustificare l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989 che, come detto, impone una ulteriore valutazione di pericolosità, anche solo potenziale, per la pubblica sicurezza che, nel caso di specie, non si ricava dalla motivazione del provvedimento impugnato”.